Associazione LENOIS

Associazione LENOIS

Nasce l’Associazione culturale

LENOIS (Le Nostre Isole)

Costituzione Associazione LENOIS

A tutti i Pionieri ed Amici dei progetti culturali made in Ischia

Il prossimo 22 Luglio, ad Ischia in Via Gemito 27, Rosalba Grella, Roberta Panizza, ed io costituiremo una Associazione culturale atta a rendere possibile lo sviluppo del progetto MONDIMANCINI anche attraverso la partecipazione a bandi e concorsi indetti da istituzioni pubbliche di qualsiasi natura.

Tale scelta risulta obbligata in quanto quasi in nessun caso è previsto l’accesso alle sponsorizzazioni pubbliche per partecipazioni che non siano in forma associativa ma individuale.

Decidendo di lanciarci in questa nuova avventura abbiamo anche dovuto predisporre un budget economico piuttosto consistente.

Fermo restando che la funzione associativa privilegerà principalmente le suddette adempienze pubbliche e la gestione finanziaria delle manifestazioni che andremo a realizzare, e chiarito che la nostra Tribù continuerà ad essere gestita in amicizia e rispetto, abbiamo elaborato e sottoscritto lo statuto che vi allego nel quale il nome MONDIMANCINI viene sostituito dal precedente e meno personalizzante acronimo LENOISLe nostre isole.

Ritengo doveroso, quale atto di riconoscimento per la vostra attiva partecipazione alle proposte fin qui elaborate, offrire a tutti voi l’opportunità di far parte dei Soci Fondatori della costituenda Associazione culturale LENOIS, ma, conscio del fatto che tale carica comporta un’intensa attività operativa ed un rilevante impegno economico (quota base pari a 1.000 euro), mi sembra giusto ribadire che in mancanza della vostra adesione NULLA verrà modificato nei nostri rapporti sia personali ed amichevoli e sia di collaborazione culturale, confidando, comunque, in una vostra successiva iscrizione come Soci ordinari.
Un caro saluto

Città d’Ischia 16 Luglio 2013

Bruno Mancini

 

Statuto LENOIS

Art. 1

E’ costituita in via Gemito 27 Città d’Ischia l’Associazione Culturale LENOIS “Le nostre isole”

che è una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle norme del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

  • diffondere le Arti e particolarmente la cultura letteraria in ogni ambito sociale
  • ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni
  • allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico-letterario affinché sappiano trasmettere l’amore per tutti i generi artistici come un valore culturale e sociale indiscutibile
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi artistici.

Art. 3

L’associazione Culturale LENOIS “Le nostre isole”

per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • attività culturali: promozione periodica di bandi e premi letterari di poesia, narrativa, pittura, scultura, fotografia, cinematografia, musica, nonché convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, lezioni, corsi di formazione per giovani ed adulti, incontri letterari, festival e spettacoli di ogni genere artistico
  • attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento nelle varie discipline artistiche, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
  • attività editoriali: pubblicazione di testi monografici e/o antologici in ogni genere letterario con o senza immagini, pubblicazione di un bollettino periodico, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazione di tesi di laurea, di recensioni, di articoli giornalistici e comunque di qualsiasi altro tipo di testo approvato dal consiglio direttivo.

Art. 4

Possono aderire all’associazione Culturale LENOIS “Le nostre isole” persone di ogni nazionalità, sesso e religione, purché ne condividano le finalità già espresse all’art.3.

Le iscrizioni hanno valore annuale e NON sono automaticamente rinnovate ma vanno rinnovate ogni anno a seguito di nuova richiesta e nuova approvazione.

I partecipanti all’Associazione si dividono in:

  • Soci fondatori: che hanno diritto di far parte SEMPRE del Consiglio Direttivo dell’Associazione
  • Soci ordinari: persone o enti che partecipano all’Assemblea del Soci
  • Soci straordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Generalmente non hanno vincoli con l’associazione ed hanno carattere solamente occasionale e non sono tenuti al versamento delle quote annuali.

Art. 5

L’ammissione dei Soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente e controfirmata da almeno un Socio fondatore.

Contro il rifiuto di ammissione non è ammesso ricorso.

Art. 6

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare una delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

Art. 7

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 8

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • beni immobili e mobili;
  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio direttivo, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

Art. 9

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice-Presidente;
  • il Segretario;
  • il Collegio dei revisori dei conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

Art.. 11

L’assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota versata.

Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno i 2/3 degli associati.

L’assemblea Ordinaria è valida se, in prima convocazione, vi partecipano la maggioranza dei Soci presenti ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L’assemblea Straordinaria, richiesta da 2/3 dei Soci, delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza di 2/3 dei Soci dell’Associazione ed in seconda convocazione con la presenza e con il voto favorevole del 51% dei Soci.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea oppure a mezzo lettera o convocazione telefonica per le assemblee ordinarie e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per le assemblee straordinarie.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all’albo della sede dell’Associazione o con distribuzione individuale.

Art. 12

L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approva l’eventuale regolamento interno.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 6 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza del 90% dei Soci dell’Associazione.

Art. 14.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato:

  • dal Presidente (o dal Vice-Presidente in caso di impedimento o su delega del Presidente);
  • da almeno 2 dei componenti del Consiglio Direttivo e su richiesta motivata;
  • dal 70% dei Soci su richiesta motivata e scritta.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, nella gestione ordinaria, i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo
  • elaborare il bilancio preventivo
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
  • di ogni riunioni deve essere redatto verbale da trascrivere in un apposito registro.

Art. 15

Il Presidente dura in carica sei anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie..

In caso di suo impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 16

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe e senza fini di lucro esistenti sul territorio, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai Soci compete il rimborso delle spese autorizzate dal Presidente e regolarmente documentate.

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

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