Da Ischia L'Arte DILA APS

Associazione di Promozione Sociale

Da Ischia L'Arte DILA APS

Isola d’Ischia: disposizioni contro la diffusione del coronavirus COVID-19

Isola d’Ischia: disposizioni sindacali contro la diffusione del coronavirus COVID-19

Comunicato ufficiale

Misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 sull’Isola d’Ischia

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di Febbraio alle ore 17.00, presso la sala consiliare provvisoria del Comune di Casamicciola Terme in Piazza Marina (Locali ex Capricho), a seguito dell’emissione da parte del MINISTERO DELLA SALUTE di apposita ORDINANZA 21 febbraio 2020, si è riunito il Comitato Operativo Intercomunale per discutere delle Misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.

Sono presenti:
ing. Giovan Battista Castagna – Sindaco del Comune di Casamicciola T.
dott. Vincenzo Ferrandino – Sindaco del Comune di Ischia
dott. Dionigi Gaudioso – Sindaco del Comune di Barano d’Ischia
dott. Francesco Del Deo – Sindaco del Comune di Forio
dott.ssa Coppola Teresa – Epidemiologia e Prevenzione ASL NA 2 Nord
dott.ssa Aiardo Esposito Carmela – Epidemiologia e Prevenzione ASL NA 2 Nord
Maresciallo Elia – Responsabile dell’Elisoccorso di Casamicciola Terme
avv. Annunziata Piro – Presidente del Consiglio di Casamicciola T.
arch. Angela di Iorio – consigliere Comune di Casamicciola T.
dott. Ciro Frallicciardi – consigliere Comune di Casamicciola T.
Ten. Giovanni Mattera – Polizia Municipale di Casamicciola T.
ing. Michele Maria Baldino – Responsabile Area III Tecnica del Comune di Casamicciola T.
dott. Luca D’Ambra – Presidente Federalberghi Ischia
dott. Saverio Presutti – Presidente Consorzio Poti

L’ordinanza del Ministero prevede tra l’altro:
“Considerata la segnalazione da parte della regione Lombardia di trasmissione sporadica e diffusione locale di infezione da SARS-CoV-2; Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto lombardo e che la situazione pidemiologica è in evoluzione; Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento; Preso atto del carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;”

La dott.ssa Aiardo precisa che “Tutti i medici di continuità assistenziale, nonché di base e pediatri, sono stati informati su come individuare il caso e su come applicare le procedure aziendali”.
Quando il medico individua il caso, il paziente deve essere visitato a domicilio da personale attrezzato. Il malato viene visitato al 118 solo se il Responsabile ASL lo individua come caso sospetto.
Es.: una persona telefona al medico, e per prima cosa deve riferire se proviene o è venuto a contatto con persone delle zone a rischio (Criterio epidemiologico). Il medico esegue un consulto telefonico e successivamente fornirà tutte le indicazioni utili al caso. Se la persona è asintomatica deve rimanere in casa sotto la sorveglianza dell’ASL. Se ci sono anche sintomi clinici deve seguire le istruzioni del responsabile ASL. Per quanto concerne l’Elisoccorso e per il n. 6 addetti occorre prevedere dispositivi di protezione individuale.

I Sindaci dell’Isola di Ischia sono in contatto telefonico con la Regione Campania, con il Ministero e la Protezione Civile Nazionale per gli eventuali i provvedimenti da adottare.

Si decide:

distribuire alla cittadinanza le indicazioni del Ministero della Salute e divulgare il numero verde regionale 800909699 raggiungibile tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 20:00 altresì la pagina FB della Regione Campania con video ed istruzioni;
Se la persona presenta febbre, tosse e raffreddore deve:

Durante il giorno contattare il proprio medico curante;

Durante la notte telefonare alla guardia medica: Comuni di Casamicciola Terme, Ischia, Barano di Ischia numero 081.993292 – Comuni di Forio, Lacco Ameno e Serrara Fontana 081.998655;

Se proviene da una zona a rischio sul territorio nazionale o all’estero (Lombardia, Veneto, Cina e tutte le zone di cui si ha notizia di casi) deve chiamare il numero verde 800909699 e/o il medico curante (orario diurno) guardia medica (orario notturno);

vietare le gite scolastiche al di fuori del territorio isolano.

Alle autorità Ecclesiastiche si raccomanda di prendere misure precauzionali per i propri fedeli evitando lo scambio del segno della Pace e la distribuzione della Santa Comunione.

Si ha notizia che l’ospedale Rizzoli si sta organizzando per effettuare i tamponi ed attrezzare il personale. Il Direttore Sanitario ASL Napoli2 Nord, D’Amore diramerà un ulteriore aggiornamento nelle prossime ore.
Casamicciola Terme, 22/02/2020

Decalogo Coronavirus


Isola d’Ischia: disposizioni sindacali

Coronavirus, Ischia: il prefetto di Napoli annulla l’ordinanza che chiudeva le porte a turisti lombardi e veneti

Federalberghi: “Dispositivo illegale”. I sindaci dei Comuni dell’isola avevano firmato un ordine valido fino al 9 marzo anche “per i cittadini cinesi provenienti dall’aree dell’epidemia e per chi vi abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni”

di PASQUALE RAICALDO

La Prefettura di Napoli ha annullato – per mancanza di competenze in materia – la validità dell’ordinanza con la quale i sindaci dell’isola d’Ischia avevano disposto il divieto di sbarco – fino al 9 marzo – sull’isola di Ischia per i residenti in Lombardia e in Veneto, per i cittadini cinesi provenienti dalle aree dell’epidemia da coronavirus e per chi vi abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni. Al momento, sui porti dell’isola è stato disposto un filtraggio ad operar delle forze dell’ordine, coadiuvate da personale sanitario, volto esclusivamente alla schedatura dei turisti provenienti dalle due regioni.

La Federalberghi Ischia parla di “ordinanza anti-sbarco illegale” e ringrazia “il prefetto per averla annullata”.

Nell’ordinanza i sindaci di Ischia, Forio, Casamicciola, Serrara Fontana e Barano d’Ischia avevano sottolineato il consistente volume di arrivi turisti sull’isola diretti in “numerose strutture alberghiere, ricettive e termali in piena attività anche durante il periodo invernale”. “Ischia – avevano spiegato – è meta di turisti sia stranieri che provenienti dalle regioni italiane ed in particolare dalle regioni del Nord e soprattutto dalla Lombardia e dal Veneto in cui sono stati registrati e censiti dalle autorità sanitarie numerosi casi di contagio da malattia infettiva COVID-19 con conseguente applicazione di particolari misure di salvaguardia della salute pubblica”.

Il divieto, avevano spiegato i sindaci, “si rende necessario atteso il grave pericolo che minaccia la salute e l’incolumità dei cittadini nelle more che le competenti autorità sanitarie locali provvedano a realizzare presidi sanitari prima degli imbarchi per l’isola al fine di scongiurare gravi pericoli di diffusione del contagio per tutti coloro che abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni nelle aree in oggetto, nonché per i residenti delle Regioni Lombardia e Veneto interessate da casi contagio da COVID-19”.

Di qui dunque la decisione del divieto, già meditata nella giornata di ieri quando i sindaci erano stati in riunione acquisendo anche il parere del governatore Vincenzo De Luca. “Un divieto finalizzato in via precauzionale a prevenire la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, e per il quale ci si riserva “ogni ulteriore provvedimento anche eventualmente di sospensione o revoca del predetto divieto o il suo prolungamento in caso di mutate esigenze di tutela della salute de della incolumità dei cittadini”.

Il divieto di accesso temporaneo, secondo quanto scrivevano i sindaci, sarebbe stato fatto rispettare da “polizia municipale e forza pubblica”, mentre “le competenti autorità sanitarie locali” dovrebbero realizzare “presidi sanitari prima degli imbarchi per l’isola”. Ancor prima del disco rosso della Prefettura il commissario Angelo Borrelli aveva sottolineato come “l’ordinanza emanata dai comuni dell’Ischia non fosse una buona idea”.

“Lodiamo il pronto intervento del prefetto di Napoli per aver ristabilito la legalità annullando un’ordinanza chiaramente illegale, con iniziative che andavano oltre le competenze comunali”, scrivono invece in una nota  il presidente Federalberghi Ischia Luca D’Ambra, il presidente Federalberghi Terme Ischia Peppino Di Costanzo e il presidente Federalberghi Isole Minori Ermando Mennella.

Il Dispari

Nessuno 

Sono d accordo con questa iniziativa…riguardo a chi è stato in giro invito per la propria salute e dei propri cari di sottoporsi ad esami scrupolosi!
Questa situazione spaventa un po tutti cari signori…
Non commettiamo errori e non facciamo gli eroi.

VINCENZO 

I Sindaci, congiuntamente dovrebbero chiedere anche che tutti i nostri concittadini che stanno rientrando dalla Thailandia e paesi ritenuti a rischio, vengano sottoposti a tutti gli accertamenti necessari per scongiurare inutili allarmismi.

Sinceramente non comprendo la critica ai sindaci.
Bene hanno fatto a vietare l’accesso all’isola a chi viene dai luoghi limitrofi ai focolai.
Spero mettano in quarantena tutti quelli che giungono dalle zone limitrofe ai focolai.
Anche i nostri amici , figli o genitori.
Oggi siamo La Nazione al quarto posto a livello mondiale come infettati dal nuovo virus.
Forse qualcosa non ha funzionato per il meglio.
O forse siamo i più sfortunati.
Ma tra tutte queste ipotesi meglio misure più restrittive che blande.
Un plauso ai sindaci che hanno avuto il coraggio di decidere.
E coraggio serve per mettere in campo altre iniziative di pari tenore.

Polaris 

Il problema non è l’ordinanza fatta, che è legittima, dai sindaci. I turisti che sono arrivati non vengono dalla “zona rossa” lombarda e siamo d’accordo. Ma visto l’aumento dei casi, sia sospetti che acclarati, in queste ultime ore che viene aggiornato continuamente dai media, mettiamo che solo una persona sia infetta, non sapendolo perché asintomatica, risponde a tutte le risposte fatte nell’articolo. Siamo in grado qui ad Ischia di fronteggiare un eventuale emergenza? Prevenire è meglio che curare. La notte del terremoto scapparono tutti…. non siamo falliti allora, non falliremo adesso.

E comunque….. che Dio c’è la mandi buona.
P.S. Pur di parlare male dei Sindaci, si oscura la vista!

E’ in arrivo una nuova ordinanza dei sindaci. Dopo la bocciatura del Prefetto perché “Non in linea con le misure sinora adottate dal Governo” e perché “adottata sul presupposto di un asserito D.L. del 22 febbraio 2020, allo stato, non pubblicato e quindi giuridicamente inesistente”.

Coronavirus: sesta vittima in Italia, morta a Brescia

C’è un sesto morto in Italia per il coronavirus.

Stamani la notizia della morte di un 84enne, ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo.

La quinta vittima è un adulto di 88 anni di Caselle Landi, sempre in Lombardia.

E’ morta, poi, agli Spedali civili di Brescia una donna di Crema che era stata trasferita ieri e risultata positiva al Coronavirus.

Il Commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nella conferenza stampa di metà mattinata aveva parlato di 219 casi complessivi accertati di coronavirus in Italia, comprendendo le 5 vittime e il ricercatore rientrato da Wuhan che è guarito e che è stato dimesso dallo Spallanzani nei giorni scorsi. Mancava però la sesta vittima.

Mauritius, bloccati passeggeri volo Italia

Bloccato a Lione, nel sud della Francia, un bus proveniente dall’Italia settentrionale

24/02/2020 ore 15.17

Coronavirus ultime notizie, salgono a i 6 morti in Italia.

Positivo un militare di Cremona.

L’ultima vittima è di Crema.

Fermi i treni tra Piacenza e Lodi per controlli sanitari.

Cinque vittime in Lombardia, dove i casi sono 167. In Veneto 32, in Emilia-Romagna 17, uno a Modena.

Borrelli: “Non ho conferme di connessione tra i focolai di Codogno e Vò”.

Verso le partite di calcio a porte chiuse.

La Borsa di Milano affonda


Al Dott. Vincenzo De Luca
Presidente Regione Campania

Dott. Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio dei Ministri

Dott. Marco Valentini
Prefetto di Napoli

Dott. Angelo Borrelli
Capodipartimento Protezione Civile

OGGETTO: adozione misure urgenti e straordinarie funzionali a prevenire la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (D.L. n. 6 del 23.02.2020 pubblicato in G.U. n. 45 del 23.02.2020, Edizione Straordinaria, Parte I e Ordinanza n.21 Ministero della salute G.U. Serie generale n.44 del 22.02.2020) nel territorio dell’Isola d’Ischia

I SINDACI DEI COMUNI DELL’ISOLA DI ISCHIA
Premesso che:

Con provvedimento n. 25 del 23.02.2020, adottato ai sensi dell’art. 54 comma 4 del T.U.E.L., i Sindaci dell’Isola d’Ischia, richiamata l’emerga sanitaria verificatasi sul territorio nazionale – ed in particolare nelle Regioni colpite dal virus –, ordinavano “- il divieto di accesso ai Comuni dell’isola d’Ischia fino al 9 marzo e comunque fino a quando non saranno disposti d’intesa con la competente autorità sanitaria, idonei presidi sanitari prima degli imbarchi per l’isola: a) per i cittadini di nazionalità cinese provenienti dalle aree interessate dall’epidemia come identificate dall’Organizzazione Mondiale della sanità; b) per chiunque abbia soggiornato nelle aree di cui al punto a) negli ultimi quattordici giorni, c) per i residenti delle Regioni Lombardia e Veneto interessate da casi contagio da COVID-19 – il divieto è adottato in via precauzionale ed è finalizzato a prevenire la diffusione della malattia infettiva COVID-19 con riserva di ogni ulteriore o eventuale provvedimento anche di sospensione o revoca del predetto divieto o il suo prolungamento in caso di mutate esigenze di tutela della salute e della incolumità dei cittadini”; contestualmente disponevano “ – a salvaguardia dei residenti e dei turisti ospiti dell’isola di stabilire che le competenti autorità sanitarie locali provvedano a realizzare presidi sanitari prima degli imbarchi per l’isola al fine di scongiurare gravi pericoli di diffusione del contagio per tutti coloro che abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni nelle aree di cui alle lett.a) b) c). – Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Regolamento per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di Regolamenti comunali e di Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli art.650 e 659 C.P. – La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza […] – La presente ordinanza viene contestualmente inviata al Prefetto di Napoli, al Comandi di Polizia locale dei Comuni e alle forze dell’ordine presenti sul territorio CC, POLIZIA, FINANZA, Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, Capitaneria di Porto di Napoli AZIENDE SANITARIE LOCALI competenti per territorio, COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE per i porti di Pozzuoli e Napoli”;
Con provvedimento prefettizio n. 57073 del 23.02.2020, il Prefetto di Napoli, Dott. Marco Valentini, annullava in autotutela la predetta ordinanza alla luce dei seguenti presupposti: a) in primo luogo, il D.L. del 22.02.2020 – eletto a fondamento dell’esercizio del potere extra ordinem – alla data di adozione dell’ordinanza n. 25/2020 non avrebbe acquisito efficacia in quanto non ancora “pubblicato e quindi giuridicamente inesistente” (cfr. primo Considerato dell’atto prefettizio); b) inoltre il provvedimento ex art. 54 comma 4 TUEL si riferirebbe “genericamente ai cittadini residenti nelle Regioni Lombardia e Veneto senza specificare la provenienza degli stessi dai Comuni nei quali sussiste il cluster di infezione di virus COVID – 19, come già specificamente individuati dall’Autorità sanitaria”; c) la predetta ordinanza non sarebbe stata, in violazione della normativa di settore, preventivamente comunicata al Prefetto; d) il provvedimento contingibile sarebbe “sproporzionato, ultroneo ed ingiustificatamente restrittivo nei confronti di una vasta fascia della popolazione nazionale”;
Considerato che:
In data 23.02.2020, è stato pubblicato in G.U. n. 45/2020, Edizione Straordinaria – Parte I, il D.L. n. 6 del 23.02.2020 avente ad oggetto “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” il quale, richiamata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenze epidemiologico da COVID – 19, all’art. 1 ha stabilito quanto segue: “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica. 2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti: a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area; b) divieto di accesso al comune o all’area interessata; c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza; e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; g) sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale; h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità; k) chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati; l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente; m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3; n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3”;
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.L. cit. le predette misure straordinarie sono adottate attraverso decretazione dal “Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni”;
Il successivo comma 2 della medesima disposizione normativa stabilisce quanto segue: “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
Rilevato che:
L’aumento esponenziale dei casi di contagio nell’ambito territoriale delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte in uno alla mancata attivazione dei poteri e delle misure straordinarie di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. n. 6/2020 da parte delle Istituzioni e degli Organi Centrali e Territoriali immediatamente sovraordinati individuati all’art. 3 comma 1 e comma 2, I cpv, del D.L. cit., impongono – prima del verificarsi del primo caso di contagio nel territorio regionale – in via temporanea l’adozione di misure idonee, sotto il profilo igienico sanitario, ad evitare la continua ed incontrollata diffusione del COVID – 19 anche in territori, ad oggi, dallo stesso non attinti ma fortemente esposti in ragione dei consistenti flussi turistici;
l’isola di Ischia, infatti, in virtù della presenza – anche al di fuori della tradizionale stagione turistica che coincide annualmente con la settimana precedente la Pasqua e che termina convenzionalmente il 1 Novembre Ognissanti – di numerose strutture alberghiere, ricettive e termali in piena attività anche durante il periodo invernale, è meta di turisti sia stranieri che provenienti dalle regioni italiane ed in particolare dalle Regioni del Nord e soprattutto dalla Lombardia, dal Veneto, dall’Emilia Romagna e dal Piemonte in cui sono stati registrati e censiti dalle autorità sanitarie numerosi casi di contagio da malattia infettiva COVID-19 (in numero crescente di ora in ora) con conseguente applicazione di particolari misure di salvaguardia della salute pubblica;
la particolare natura della località turistica che comprende i Comuni di Barano d’Ischia, Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Ischia, Casamicciola Terme, desta gravi preoccupazioni al fine della prevenzione di una eventuale diffusione della malattia in considerazione dei collegamenti con il continente, della continuità territoriale assicurata quotidianamente, della insularità, della presenza di un’unica struttura ospedaliera (non organizzata a recepire e gestire tali emergenze) che serve l’intera isola e che non potrebbe essere in alcun caso sostituita da altro presidio nemmeno temporaneo in caso di necessità;
in ragione delle predette motivazioni, dunque, i Sindaci dell’Isola d’Ischia, quali Autorità Locali deputate a tutelare le crisi e le emergenze igienico sanitarie che minacciano la salute e l’incolumità dei cittadini e di quanti vi dimorano (anche temporaneamente) hanno interesse acchè le competenti autorità individuate all’art. 3 comma 1 e comma 2, del D.L. cit. (così come quelle sanitarie locali) provvedano a realizzare ogni misura idonea al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 (ivi inclusi presidi sanitari prima degli imbarchi per l’isola di Ischia) al fine di scongiurare gravi pericoli di diffusione del contagio in territori caratterizzati dall’insularità e sprovvisti di mezzi ed infrastrutture idonee a gestire una eventuale emergenza sanitaria;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
VISTI gli artt. 1, 3 commi 1 e 2 del D.L. n. 6/2020 pubblicato in G.U. n. 45/2020, edizione straordinaria Parte I;
Con la presente i Sindaci
RICHIEDONO
Alle Autorità in indirizzo di disporre, a salvaguardia dei residenti e dei turisti ospiti dell’isola e per le motivazioni sopra espresse, tutte le misure cautelari atte a prevenire la diffusione del virus in territori ad oggi non colpiti dall’epidemiologia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso:
a) l’installazione all’imbarco traghetti/aliscafi di idonei check point e/o presidi sanitari al fine di censire i turisti provenienti da territori nei quali già risulta accertata la positività al virus e di eseguire i dovuti controlli attraverso strumentazione idonea ad intercettare eventuali persone contagiati (termo scanner, tamponi etc);
b) l’organizzazione di un presidio alternativo di emergenza funzionale ad evitare una eventuale promiscuità tra le persone contagiate e i degenti dell’unica struttura sanitaria presente sull’Isola d’Ischia (Ospedale A. Rizzoli), già di per sé insufficiente a gestire i ricoveri ordinari;
c) potenziamento dei mezzi di trasporto di emergenza (eliambulanza/idroambulanza) dedicati a gestire il trasferimento di persone contagiate;
d) somministrazione di questionario onde tracciare i flussi delle persone in ingresso sull’Isola d’Ischia al fine di conoscere l’eventuale soggiorno nelle Regioni già colpite dalla diffusione del virus.
Certi di un celere e positivo riscontro dettato dall’evolversi della situazione emergenziale, si porgono i più cordiali saluti
Il sindaco di Barano d’Ischia (dott. Dionigi Gaudioso)
Il sindaco di Casamicciola Terme (ing. GiovanBattista Castagna)
Il sindaco di Forio (dott. Francesco Del Deo)
Il sindaco di Ischia (dott. Vincenzo Ferrandino)
Il sindaco di Serrara Fontana (ing. Rosario Caruso)

3 marzo 2020

Caos nelle disposizioni dei sindaci dell’isola d’Ischia

Il sindaco di Serrara Fontana,

a nome dei colleghi, in virtù del riscontro del caso positivo di Coronavirus sull’isola ha comunicato la CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DOMANI 4 MARZO

“A seguito del caso di coronavirus registrato sulla nostra Isola, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni, abbiamo deciso la chiusura, in via precauzionale, di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio. Pertanto, domani 4 marzo tutte le scuole saranno chiuse”

Invece Simonetta Calcaterra – Commissario prefettizio dei Comune di Lacco Ameno – ha comunicato che non provvederà ad emettere un’ordinanza di chiusura delle scuole in ossequio all’articolo 35 del DCPM del 2 marzo che vieta le ordinanze dei sindaci di necessità e di urgenza.

A completare il caos c’è l’ordinanza  n.31 del 03/03/2020 del Sindaco di Forio Francesco Del Deo  con la quale ordina la chiusura, su tutto il territorio comunale,degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi pubblici, del mercato comunale e degli uffici comunali, salvo i servizi essenziali.

3 Marzo 2020 Carabinieri e Polizia di Stato presidiano l’Hotel Punta del Sole di Forio, dove risiedeva il paziente della città di Brescia risultato affetto da Coronavirus per il quale si attende la conferma definitiva da parte dell’Istituto Superiore della Sanità. L’uomo è attualmente ricoverato all’ospedale Rizzoli e nelle prossime ore potrebbe essere trasferito all’ospedale Cotugno di Napoli.