L’italia chiude tutto ma non sarà Caporetto

L’italia chiude tutto ma non sarà Caporetto

Conte chiude tutta l’Italia, tranne i servizi essenziali.

Aperti supermercati, farmacie, banche e tabaccai

Tanto tuonò che piovve

L'italia chiude tutto ma non sarà Caporetto

Alle 22.30 vi è stato un drammatico annuncio alla Nazione del Premier Giuseppe Conte, effettuato in collegamento notturno facebook e trasmesso in diretta da tutte le emittenti televisive nazionali, durante il quale ha comunicato a milioni di italiani incollati allo schermo la sua determinazione a chiudere tutte le attività non ritenute essenziali nell’intero territorio del Paese a partire da lunedì 23 marzo e fino al 3 aprile.

La decisione, sollecitata da un gran numero di Regioni, è stata presa dopo l’ennesima giornata funestata da un numero record di decessi.

Di fronte alla continua crescita dei casi di contagio da coronavirus, e al varo, da parte di tre fra le Regioni più colpite (Lombardia, Piemonte, Veneto) di ordinanze fortemente restrittive, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di «compiere un altro passo» e di inasprire, di nuovo, le regole per la cittadinanza, almeno fino al 3 aprile.

Le nuove misure valide, come già detto, da lunedì 23 marzo fino al 3 aprile, consentiranno la continuazione delle attività aperte al pubblico SOLO per i supermercati, negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche, poste, tabaccai,  edicole e servizi per l’informazione.

Una parte dell’intervento

L’italia chiude tutto ma non sarà Caporetto

Sin dall’inzio ho scelto la linea della trasparenza e di non minimizzare e di non nascondere la realtà, ho scelto di rendere tutti voi partecipi della crisi più difficile che il Paese sta vivendo dopo il Dopoguerra.

La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova.

Non sono semplici numeri, quelli che piangiamo sono persone e storie di famiglie che perdono gli affetti più cari.

Dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole con pazienza, fiducia.

Sono misure severe, rimanere a casa e rinunciare a radicate abitudini, ma non abbiamo alternative.

Dobbiamo resistere, solo in questo modo riusciremo a tutelare le persone.

Nei ruoli cruciali del Paese c’è chi rischia molto di più, penso a medici, infermieri, farmacisti, militari, lavoratori dei servizi pubblici e dell’informazione.

Donne e uomini che compiono ogni giorno un atto di amore nei confronti dell’Italia.

Lo Stato c’è, è qui.

Il Governo interverrà con misure straordinarie che ci faranno ripartire quanto prima.

Mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte.

Quelle rinunce che oggi vi sembrano un passo indietro, domani ci consentiranno di prendere la rincorsa e tornare ad abbracciare le nostre famiglie, tornare a lavorare.

Uniti ce la faremo”. 

La decisione assunta dal Governo è quella di chiudere nell’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile, essenziale a garantirci bene e servizi essenziali.
Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati con le associazioni di categoria per stilare una lista dettagliata in cui sono indicate le filiere delle attività, dei servizio di pubblica utilità, quelle che sono  più necessarie per il funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza.”

Restano aperti supermercati e negozi di generi alimentari e di prima necessità.

Nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati, non c’è ragione di fare la corsa per la spesa o creare code.

Resteranno aperte farmacie, parafarmacie, servizi bancari, postali, finanziari e assicurativi.

Assicureremo i trasporti, oltre le attività connesse e funzionali a quelle consentite.

Consentiremo solo svolgimento di lavoro in modalità smart working e le attività produttive ritenute rilevanti.

Rallentiamo il motore del Paese, ma non lo fermiamo.

Una decisione che ci predispone ad affrontare la fase più acuta del contagio, che si rende necessaria a contenere quanto più il contagio.

Non dobbiamo nascondere la realtà che è sotto i nostri occhi.

La crisi più difficile del paese dal secondo dopoguerra.

In questi giorni siamo chiamati a immagini durissime.

Quelle che perdiamo sono storie di famiglie che perdiamo.

Sono consapevole delle misure severe.

Ma non abbiamo alternative.

Dobbiamo resistere.

Penso a chi rischia di più: medici, infermieri, forze armate, commessi, farmacisti, auto-trasportatori, lavoratori dei servizi pubblici e dell’informazione.

Donne che compiono ogni giorno un atto di grande responsabilità.

Un atto d’amore.

Oggi nuovo passo:

Continueranno a essere aperti supermercati e farmacie.

Invito tutti a tenere massima calma.

No code.

Assicureremo anche attività come trasporti.

Rallentiamo il motore produttivo del paese.

Misura necessaria oggi per contenere la diffusione dell’epidemia.

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Bruno Mancini
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Cell. 3914830355 tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 23

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COVID-19 più coglioni ambulanti che malati

COVID-19 più coglioni ambulanti che malati

TUTTA L’ITALIA, dalle Alpi alla Sicilia è piena coglioni ambulanti

COVID-19 più coglioni ambulanti che malati

21 marzo 2020

Ecco alcuni casi, regolarmente denunciati all’autorità giudiziaria, e le statistiche relative al mancato rispetto dell’UNICO rimedio alla diffusione del coronavirus attualmente disponibile, ossia la permanenza nelle proprie abitazioni.

In provincia di Siracusa (Sicilia), nel Comune di Belvedere, i Carabinieri hanno fermato un gruppo di giovani che si preparavano a giocare una partita di calcetto.

A Milano (Lombardia)

i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 37 anni che intento a pescare nella Darsena il quale ha giustificato la sua attività dicendo: “A casa mi annoiavo”,

A Napoli (Campania)

la Polizia ha denunciato marito e moglie che si stava scattando foto alcune in compagnia di altri due amici.

A Genova (Liguria)

la Polizia ha dapprima fermato, e poi denunciato per il reato di violazione del decreto, un tizio che aveva presentata l’autocertificazione in cui aveva motivato la sua uscita con la necessità di andare a “comprare stupefacente”. Ovviamente è stato anche segnato alla alla Prefettura come assuntore di droghe.

A Mezzolombardo (Trentino)

sono state denunciate sette persone che, prive di autocertificazioni, stavano facendo un picnic in un parco.

A Trento (Trentino)

è toccato a una donna l’essere denunciata in quanto trovata a passeggiare in una località distante circa 10 chilometri dal proprio domicilio.

A Cappelle sul Tavo (Abruzzo)

i Carabinieri hanno denunciato undici persone perché erano insieme, in un giardino attiguo alla loro proprietà, intente a festeggiare la nascita di un bambino.

Il sindaco di Arezzo (Toscana)

Alessandro Ghinelli ha dato notizia che dieci persone sono state trovate mentre erano in giro senza una precisa giustificazione specifica aggiungendo che “La cosa più grave è che due persone che dovevano essere in quarantena sono state trovate fuori di casa.

Isola d’Ischia (Campania) I Carabinieri di Casamicciola Terme hanno denunciato un 71enne di Ischia, trovato sulla spiaggia dei Maronti mentre prendeva il sole. Sul modulo di autocertificazione aveva dichiarato esigenze lavorative in quanto impiegato in una ditta di fornitura di alimenti e di bevande per i distributori automatici.
Alla domanda della ragione per la quale stese in spiaggia lui si è giustificato dicendo di aver trovato chiuso il locale dove erano posizionati i distributori  e di aver pensato valesse la pena di approfittare della splendida giornata primaverile per godersi la spiaggia completamente deserta.

Riepilogo coglioni ambulanti denunciati

Nella giornata del 20 marzo 2020 le Forze dell’Ordine hanno controllato 223.633 persone, delle quali 9.888 sono state denunciate.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 91.129, denunciati 104 esercenti e sospesa l’attività di 19 esercizi commerciali.

I diecimila denunciati in un giorno sono un record dall’avvio dei controlli iniziati l’11 marzo.

Il totale dei controlli arriva a 1.650.644.

COVID-19 più coglioni ambulanti che malati

L’isola d’Ischia precipita nell’incubo COVID-19

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COVID-19 nuovo modello autocertificazione

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COVID-10 nuovo modello autocerrtificazione

Dal Ministero Interno è stato diramato un nuovo modello di autocertificazione necessario per la circolazione su tutto il territorio della Repubblica italiana.

La circolare allegata fa riferimento all’articolo 14 comma 1 del decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 con cui di intende operare«per garantire la salute pubblica nella situazione di emergenza in atto » anche attraverso «il trattamento e la comunicazione di dati di natura sanitaria anche da parte dei soggetti deputati a garantire il monitoraggio e l’esecuzione delle misure».

Il Prefetto Franco Gabrielli, Direttore del Dipartimento di Pubblica sicurezza, ha diramata una circolare a tutti i Questori, ai Prefetti, ai Comandi generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nella quale da precise disposizioni a tutte le Forze dell’Ordine impegnate nel controllo su strada del rispetto delle disposizioni speciali impartite dal Governo italiano per il contrasto al coronavirus.

Nella nuova modulistica è stata inserita la dichiarazione di«non essere sottoposto alla misura della quarantena» e di «non essere risultato positivo al virus COVID-19».

Il Prefetto Franco Gabrielli ha sottolineato che l’obiettivo di tale ulteriore adempimento è volto a «rendere ancora più espliciti gli obblighi e le limitazioni cui sono soggetti gli spostamenti dei cittadini».

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COVID-19 sopravvive sulle superfici

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Prima dicevano il COVID-19 sopravvive sulle superfici solo poche ore e noi ci chiedevamo

COVID-19 sopravvive sulle superfici

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Ora iniziano a dire la verità

Le merci giunte dalla Cina?

COVID-19 sopravvive sulle superfici

Il Presidente dell’Istituto Superiore Sanità ISS Silvio Brusaferro alla conferenza stampa con Angelo Borrelli Capo della Protezione Civile il 15 Marzo Ecco il video dal minuto 28 circa

https://youtu.be/kLCGBBx6HMU

Inoltre, aggiungo che il Prof. Franco Locatelli, direttore del Consiglio Superiore di Sanità (durante la conferenza stampa del 16 effettuata sempre insieme ad Angelo Borrelli Capo della Protezione Civile pur minimizzandone le probabilità percentuali di un effetto infettivo, ha detto, anche lui, di NON escludere che il Silvio Brusaferro A DETERMINATE CONDIZIONI anche al di fuori del corpo umano. Dal minuto 29 di questo video.

https://youtu.be/WYSE7oN3ZxE

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Chiusi i negozi in tutta Italia

Chiusi i negozi in tutta Italia fino al 25 marzo

Domenico Arcuri nominato Commissario per le terapie intensive

Video integrale dell’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Chiusi i negozi in tutta Italia

Chiusi i negozi in tutta Italia

Resteranno aperti:

  1. alimentari
  2. farmacie
  3. fabbriche con misure di sicurezza
  4. benzinai
  5. edicole
  6. tabacchi
  7. banche
  8. assicurazioni
  9. poste
  10. trasporti
  11. attività agricole

Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e alimentari. Resta consentita la consegna a domicilio“.

Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa.

Idraulici e meccanici potranno lavorare

Sono chiusi i bar, pub, ristoranti per tutto il giorno.

Chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione.

Matteo Salvini “Da italiano sono soddisfatto, il governo ha ascoltato il grido di aiuto di medici, infermieri, lavoratori, imprenditori, sindaci e governatori”

Giorgia Meloni “Recepite le nostre proposte”

Antonio Tajani “soddisfatto”

Andrea Orlando “Come abbiamo sempre ripetuto in queste ore noi le sosterremo con determinazione”

Matteo Renzi “Bene la stretta, ora pensiamo alla liquidità per famiglie e imprese”.

Perplessità sono invece arrivate da Confindustria.

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Modulo spostamenti autocertificazione – coronavirus

Modulo spostamenti autocertificazione – coronavirus

Modulo spostamenti indicazioni-coronavirus pdf

 

Il    sottoscritto        _             _                                            _,    nato   il                    a

                      ,  residente  in          _                        ,  via                                            _, identificato a mezzo _                    nr.                                               utenza telefonica

                               ,   consapevole  delle   conseguenze     penali   previste   in                               caso                  di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 

Di essere a  conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti  lo spostamento delle persone fisiche all’ intern o  di  t utto  il  te rritori o   nazionale, nonché delle sanzioni previste d all’art.  4,  co mma  1, del  Decreto del Presidente del   Consiglio   dei   Ministri   dell’   8   marzo   2020   in    caso   di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

Che lo spostamento è determinato da:

o comprovate esigenze lavorative;

o situazioni di necessità;

o motivi di salute;

o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

A    questo    riguardo,    dichiara    che       _                                                                       _ (LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN….., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC…)

Data, ora e luogo del controllo

 

Firma del dichiarante                                                                          L’Operatore di Polizia

Modulo spostamenti autocertificazione - coronavirus

Quali deroghe sono concesse?

Le domande più comuni:

Assistenza anziani soli?

Risponde il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri: «Se io abito in un’altra città e ho una mamma di 90 anni senza assistenza domiciliare che vive in una delle zone di sicurezza naturalmente posso invocare questo buon motivo per raggiungerla, anche se poi dovrò stare attento a rispettare le misure anti-contagio. Ma se i miei genitori, pur anziani, stanno bene, non potrò raggiungerli violando le zone di sicurezza perché preso dalla nostalgia di casa. Si rischia d’incorrere in una sanzione penale. Così pure se vivo a Roma e ho la fidanzata a Milano, non potrò andare da lei. L’amore, in questo periodo, deve lasciare il passo al rispetto delle regole. È bene che tutti lo capiscano».

Rientrare nel Comune di residenza?

Il decreto prevede esplicitamente la possibilità di raggiungere il proprio domicilio a chi abita in tutte le zone interessate dal provvedimento. Chi invece ha lasciato queste zone a rischio per raggiungere altre regioni italiane può muoversi liberamente? Sì, ma dipende dai luoghi in cui si è recato. Alcune regioni hanno già previsto l’obbligo di quarantena. Esistono limitazioni per chi invece si trova nelle zone limitate e deve rientrare al Centro e al Sud? In queste ore Lazio, Campania, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna hanno emanato ordinanze che impongono a tutte le persone che arrivano da queste zone di dichiarare la propria provenienza alla Asl e a mettersi in quarantena per 14 giorni.

Il diritto ai rimborsi

Franco Gattinoni, vicepresidente della Federazione Turismo Organizzato: «Prima del nuovo decreto, la situazione dei viaggi all’estero era che nei Paesi ancora aperti agli italiani noi potevamo proporre degli itinerari alternativi. Ma ora che Lombardia e altre 14 province sono state chiuse, nessuno dei residenti può più uscire se non per motivi di salute o di lavoro».

Messe, funerali e matrimoni

Le messe con i fedeli sono sospese in tutta Italia fino al 3 aprile. E con esse anche i funerali e i matrimoni in chiesa. Nessun problema per la tumulazione e la benedizione della salma, si faranno le preghiere al cimitero, badando però sempre alle misure di distanziamento sociale: niente baci, abbracci e strette di mano. Anche i matrimoni sono sospesi: perciò non resta che disdire le prenotazioni, dalla chiesa ai fiori al ristorante fino al viaggio di nozze. È prevedibile che spesso gli sposi troveranno privatamente un accordo con il parroco, il fioraio, l’agenzia o il ristoratore per spostare semplicemente a un’altra data la cerimonia, confermando l’impegno finanziario già assunto. Ma nel caso decidessero di chiedere il rimborso delle spese sostenute, il governo ha in mente nelle prossime ore di affrontare anche questo capitolo, prevedendo la restituzione della somma versata.

 

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Il testo e il video del discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Il testo e il video del discorso del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

Tutta l’Italia in quarantena.

Il governo estende a tutto il territorio le misure già in vigore per la Lombardia e le altre 14 province.

Sospeso il campionato di Serie A

Il testo del discorso

Si istituisce l’Italia zona protetta.

Abbiamo adottato una nuova decisione, come Governo, su un presupposto: siamo ben consapevoli che sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini.

Io lo stesso lo sto sperimentando.

Capisco le famiglie, i giovani.

Ci sono abitudini che, ragionevolmente con il tempo, potranno essere adattata alle nuove esigenze, ma purtroppo tempo non ce n’è.

I dati ci dicono che crescono i contagi, i ricoverati e ahimè! i deceduti.

Non ci sarà più una zona rossa, un’Italia uno e un’Italia due, ma ci sarà l’Italia.

Un’Italia zona protetta nella quale saranno da limitare gli spostamenti salvo che per lavoro, necessità o salute e il divieto di assembramento in locali aperti al pubblico“.

Le misure sono pubblicate in gazzetta ufficiale stasera, entrano in vigore domattina.

Conte ha confermato che anche le Regioni sono d’accordo con le misure.

Conte ha informato dell’iniziativa il Presidente della Repubblica.

Il video del discorso del Presidente Conte

Il testo Il testo e il video del discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Il testo e il video

Il testo e il video

Coronavirus temperatura

Se il coronavirus NON è attivo oltre i 26°, perché non si decide di alzare a 27° la temperatura di tutti gli edifici pubblici?

Coronavirus temperatura

Coronavirus temperatura

affaritaliani,it

Paolo Sottocorona, meteorologo ha rilasciato un’intervista nella quale ha affermato che:

“In questi giorni mi sono informato molto, ho letto e studiato.

Possiamo affermare che sicuramente il caldo aiuta a combattere il coronavirus, a differenza di quanto si potrebbe pensare e cioè che il freddo blocca e il caldo sviluppa il contagio.

Non è così.

La prima componente è climatica.

Indicativamente con una temperatura di 26, 27, 28 gradi centigradi il virus, anche se non muore, ha difficoltà a riprodursi.

Ad esempio su una superficie metallica potrebbe sopravvivere 2 ore e non 12 come oggi e sulle mani 15 minuti e non 2 ore.

Il caldo quindi rende più difficile il contagio, visto che la durata della vita del virus viene più che dimezzata”.

Il problema è che è difficile attendersi temperature di questo tipo adesso.

E’ vero che soprattutto al Centro-Sud abbiamo avuto un inverno relativamente caldo e nulla vieta che ci siano precoci ondate di caldo ad aprile o maggio che ci farebbero comodo.

Anche se penso che nel range marzo-aprile sarà difficile toccare i 26 gradi, se non localmente sulla Sicilia. Insomma, l’aiuto non arriverà nell’immediato.

L’altra componente stagionale che aiuta a combattere il coronavirus è che la tarda primavera e poi ovviamente l’estate portano le persone a stare maggiormente all’aria aperta e non a stare chiuse in una stanza o in un locale.

Quindi, quella distanza di un metro e mezzo diventa in molti casi di tre metri.

Al momento non è possibile prevedere se ci saranno ondate precoci di caldo, anche se statisticamente le ultime estati sono sempre state più calde.

Ma questo non significa che l’estate 2020 sarà caldissima.

Non c’è la certezza,”

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Caos italiano coronavirus

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Caos

Leggete la sequenza degli avvenimenti relativi alle disposizione di accesso all’isola d’Ischia e poi ditemi se questo non è un CAOS INQUALIFICABILE!

RIEPILOGO:

CAOS italiano! Il 23 febbraio, 5 Sindaci dell’isola d’Ischia avevano deliberato un provvedimento recante disposizioni di divieto d’imbarco per turisti provenienti da alcune zone d’Italia (e non solo), il Commissario prefettizio del comune di Lacco Ameno e i Sindaci di Capri e Anacapri NON avevano aderito all’iniziativa

sola d’Ischia: disposizioni contro la diffusione del coronavirus COVID-19

poche ore dopo il Prefetto aveva annullata,qualificandola come illegittima la delibera dei 5 Sindaci

Coronavirus, Ischia: il prefetto di Napoli riapre le porte a turisti lombardi e veneti

ieri Governo ha emesso un decreto nel quale NON ci sono particolari disposizioni inerenti l’accesso alle isola del golfo di Napoli

Decreto Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020

ieri il Presidente della Repubblica ha invitato TUTTE le istituzioni ad adeguarsi e a rispettare le disposizioni emesse dal Governo (vedi link n.4);

Coronavirus, il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

oggi alcuni cittadini dell’isola d?Ischia ha scritto un appello

Da Ischia appello a Conte-De Luca per fermare l’ultimo sbarco

… ORA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA ha ordinato il divieto d’imbarco verso le isole del Golfo di Napoli per i cittadini italiani residenti in alcune regioni d’Italia

De Luca blocca le comitive e limita gli accessi alle isole. La decisione “salva isole”

… e probabilmente il Caos non finirà qui!

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Associazione Culturale Maksim Gor’ki

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Comunicato stampa
Posta in arrivo
Associazione Culturale Maksim Gor’kij tramite gmail.mcsv.net
5 marzo 2020 ore 17:22

In ottemperanza alle disposizioni governative relative alle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus, si comunica che gli eventi previsti per il 5 ed il 6 marzo 2020 sono rinviati ad altra data.

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Decreto Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020

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Norme di contrasto alla diffusione del coronavirus

Art.1.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le
società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa;

e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

g) i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle
attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse alla emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

ART. 2
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani;

g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);

h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano
generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono,
sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:
a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dalla ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.

ART. 3
(Monitoraggio delle misure)

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

ART. 4
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

Contatti:

Bruno Mancini
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